L’orientamento recente
La Cassazione, nelle pronunce 18413 e 6640 del 2022 ha chiarito che l’assenza del modello di organizzazione e gestione previsto dal D.lgs. 231/2001 non basta, di per sé, a far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente.
Un’interpretazione coerente con la scelta del legislatore italiano (diversa da quello francese) di
non rendere obbligatoria l’adozione del modello organizzativo. La sua presenza può permettere però di assolvere (almeno in parte) a quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa che espressamente contempla il dovere dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’azienda, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi.
Per l’illecito non basta
Con la sentenza 18413 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza del modello di organizzazione
e gestione previsto dal D.lgs. 231/2001, la sua inidoneità o la sua efficace attuazione non sono, di
per sé, elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, che restano quelli della compresenza della relazione
organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cosiddetta
immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso
causale che deve intercorrere tra i due.
La responsabilità amministrativa derivante da reato investe direttamente l’ente, trovando
nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l’intera
sua concretizzazione, con inevitabili riflessi sul piano della colpevolezza dell’ente, che resta distinta
da quella della persona fisica (Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza 6640 del 24 febbraio 2022).
Nel chiarire che la colpa di organizzazione non coincide con la mancata adozione ed efficace
attuazione del modello 231, queste pronunce modificano quindi l’approccio seguito dalla Suprema
corte nel recente passato, quando aveva reputato che la mancata adozione del modello fosse
sufficiente a determinare la responsabilità dell’ente (nel caso di reato commesso da soggetto
apicale).
Rischi per l’imprenditore
Il fatto che l’assenza o l’inidoneità del modello organizzativo non sia di per sé un elemento
costitutivo dell’illecito dell’ente, è coerente con la scelta del legislatore italiano di escludere un
obbligo generalizzato di adozione dei modelli, diversamente da quanto previsto ad esempio in
Francia, dove la cosiddetta loi Sapin II (legge 2016-1691 del 9 dicembre 2016 in materia di
trasparenza, lotta alla corruzione e modernizzazione della vita economica) ha reso obbligatori i
sistemi di Compliance aziendale per tutte le società, al superamento di determinati limiti dimensionali.
Ma l’assenza di un obbligo non significa che l’adozione e l’efficace implementazione del modello
organizzativo non diventi sempre più necessaria alla luce del nuovo articolo 2086 del Codice civile
introdotto dal D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che assegna
all’imprenditore il dovere «di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva
della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale».
Assetti organizzativi
L’adozione di un adeguato modello organizzativo potrebbe infatti evitare all’amministratore di
essere esposto alle conseguenze subite dall’ente (le sanzioni) la cui responsabilità sia stata affermata
in conformità al D.lgs. 231/2001, ed in particolare al risarcimento del danno a partire dalle sanzioni
amministrative applicate all’ente stesso.
L’utilità del modello 231
Il modello 231 non ha quindi solo un valore per l’ente poiché gli consente di avere i benefici previsti
dal D.lgs. 231 in termini di esimenti da sanzioni o misure interdittive (anche se dai dati raccolti
dall’Università Statale di Milano sull’applicazione della disciplina sulla responsabilità delle imprese da
parte del tribunale di Milano nel periodo 2016-2021 emerge che la presenza del modello non è
determinante ai fini del proscioglimento, si veda il Sole24ore del 7 giugno scorso) ma diventa
importante anche per l’imprenditore che voglia evitare il rischio di dover rispondere personalmente
degli eventuali danni.
Fonte IlSole24Ore