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Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e fattore reputazionale di rischio elevato

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Adeguata Verifica della Clientela

Le Misure Rafforzate di Adeguata Verifica della Clientela si applicano nel caso in cui sussista un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure da una autonoma valutazione.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D. lgs. n. 231/2007, si richiede che, ai fini dell’applicazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, vengano esaminati contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzati il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

Analisi del rischio

Ai sensi del comma 5, si considerano, invece, sempre a rischio elevato:

  • Rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
  • Rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l’esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
  • Rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che   siano   persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le già menzionate persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni (in dette ipotesi, si adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato).

Misure rafforzate

Le misure rafforzate di adeguata verifica consistono nell’acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo, in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto, nell’intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell’ambito dell’attività di controllo costante del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In particolare, nell’ambito dell’acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative all’identità del cliente e del titolare effettivo o all’assetto proprietario e di controllo del cliente, vi è inclusa l’acquisizione e valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e del titolare effettivo.

Le disposizioni di Banca d’Italia

A tal proposito, le disposizioni di Banca d’Italia «in materia di Adeguata Verifica della Clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» individuano, tra gli altri, quale fattore di rischio elevato rilevante ai fini dell’applicazione delle misure rafforzate, gli indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo e all’esecutore.

Specificatamente, rileva la sussistenza di:

  • Procedimenti penali, quando questa informazione è notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l’utilizzo da parte del destinatario ai sensi del codice di procedura penale;
  • Procedimenti per danno erariale;
  • Procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
  • Sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del titolare effettivo.

Si considera, altresì, la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente o al titolare effettivo. Si tiene conto anche di informazioni – pubblicamente accessibili – esterne al patrimonio informativo aziendale.

Le fonti

Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative, bisogna considerarne la fondatezza e l’attendibilità basandosi, in particolare, sulla qualità e sull’indipendenza delle fonti informative e sulla ricorrenza delle informazioni. Rilevano, inoltre, le informazioni relative alle attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d’affari.

Rimane ferma, infine, la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell’applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.