Solo imprese certificate per i lavori del Superbonus
Soltanto imprese edili certificate con l’attestato SOA (Società organismi di attestazione) potranno realizzare i lavori del Superbonus.
A prevedere questa rivoluzione, che trasferisce sull’edilizia privata la qualificazione oggi vigente solo per i lavori pubblici, è un emendamento approvato nella notte di domenica 8 maggio dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato al decreto-legge Taglia-prezzi 21/2022.
Attestazione SOA
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
L’Attestazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
Nuovo regime di qualificazione
Il nuovo regime di qualificazione avrà però due vincoli che in buona parte annacquano la novità: scatterà dal 1° gennaio 2023 (ma entrerà a pieno regime dal luglio 2023) e varrà solo per lavori di importo superiore a 516mila euro. Durante il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 chi vorrà sottoscrivere contratti di appalto o di subappalto potrà farlo avendo firmato un contratto con una SOA per avviare il procedimento di attestazione.
La nuova misura mira anzitutto a contrastare il far west che si è scatenato con gli incentivi del Superbonus, in un mercato dove si affiancano soggetti fortemente strutturati a soggetti estremamente polverizzati e senza alcuna attestazione di affidabilità e di organizzazione degna di un’impresa edile.
Basti ricordare quanto denunciato dal Sole 24 Ore il 28 gennaio scorso con uno studio dell’Ance: 11.563 imprese neonate in sei mesi nel settore dell’edilizia e affini (Codice Ateco 41 e 43), con la sola iscrizione alla Camera di commercio. E solo il 39% degli imprenditori che hanno costituito le nuove imprese possono vantare un’altra attività in edilizia o una precedente esperienza imprenditoriale fatta nel settore edile. Con il restante 61% del tutto nuovo al settore dell’edilizia.
Spazio al contratto collettivo edilizia
Si tratta del vincolo che impone la sottoscrizione del contratto dell’edilizia alle imprese che svolgono lavori di importo superiore a 70mila euro: da una parte l’emendamento chiarisce che il vincolo si applica «alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro», dall’altra sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi «è riferito esclusivamente ai soli lavori edili».
La reazione dell’Ance
Parzialmente soddisfatto il presidente dell’Ance, Gabriele Buia. «Il principio introdotto – dice Buia – è estremamente importante perché punta a combattere l’illegalità e a dare concretezza alle politiche per la sicurezza del lavoro che altrimenti restano solo sulla carta. Questo in un comparto, quello dell’edilizia privata, in cui nessun requisito di organizzazione veniva richiesto finora all’impresa edile. D’altra parte, i due limiti imposti, quello temporale che rinvia l’applicazione del principio di fatto a metà 2023 e quello della soglia di 516mila euro, vanificano in buona parte il principio, almeno per il Superbonus, che finisce il 31 dicembre 2023».
FONTE ARTICOLO Sole 24 Ore