Due Diligence Reputazionale
I controlli sulla reputazione, rilevanti per la Compliance 231, assumono una importanza centrale per le imprese ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016. La normativa sui contratti pubblici, ex art. 80, delinea una lunga lista di cause di esclusione dalle procedure d’appalto o concessione, per assicurare l’affidamento dei contratti a soggetti in possesso dei requisiti di moralità, affidabilità e integrità.
CAUSE DI ESCLUSIONE -Obbligatorie
COMMA 1. Esclusione per intervenuta condanna definitiva
La prima causa di esclusione automatica prevista dal comma 1 fa leva sulla intervenuta condanna definitiva per uno dei diversi reati previsti dal medesimo comma a carico degli apicali dell’impresa.
La verifica sull’assenza o presenza di condanne penali è resa agevole dalla possibilità di un raffronto con le risultanze dei registri del casellario giudiziale.
COMMA 2. Esclusione di imprese destinatarie di misure di prevenzione o di informazioni antimafia interdittive
Il successivo comma 2 prevede, quale motivo di esclusione automatica dalla partecipazione alla gara, l’applicazione di una misura di prevenzione o informazione antimafia interdittiva.
COMMA 4. Esclusione per mancato pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali
L’operatore economico viene escluso dalla gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento.
CAUSE DI ESCLUSIONE –Facoltative
Il COMMA 5 prevede diverse cause di esclusione facoltative:
- Lett. a) esclusione per inosservanza degli obblighi in materia di salute, ambiente e sicurezza sul lavoro.
- Lett. b) esclusione per fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo.
- Lett. c) esclusione per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico. Il legislatore prevede che la Stazione appaltante debba escludere un concorrente qualora dimostri con mezzi adeguati che il medesimo si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
- Lett. c-bis) esclusione per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- Lett. c-ter) esclusione per aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.
- Lett. c -quater) esclusione per aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
- Lett. d) esclusione a causa di conflitto di interesse, non diversamente risolvibile.
- Lett. e) esclusione per distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto, non altrimenti risolvibile.
- Lett. f) esclusione per intervenuta sanzione interdittiva.
- Lett. f-bis) esclusione per aver presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere.
- Lett. f-ter) esclusione a causa d’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione.
- Lett. g) esclusione a causa d’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione.
- Lett. h) esclusione per violazione del divieto di intestazione fiduciaria.
- Lett. i) esclusione per inosservanza della legge sull’inserimento dei disabili e dell’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- Lett. l) esclusione per omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione.
- Lett. m) esclusione se l’operatore economico rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, si trovi in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione che comporti offerte imputabili ad un unico centro decisionale.