Verifica della clientela
Il contenuto degli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela si attua attraverso diverse attività.
In particolare, dopo le preliminari attività di identificazione del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo, il terzo obbligo consiste nella verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Per la verifica dei dati relativi al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo si richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione.
Relativamente al caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, il riscontro dei dati identificativi del cliente si deve effettuare con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti, di cui bisogna acquisire – in via autonoma o per il tramite del cliente – e conservare copie in formato cartaceo o elettronico.
Titolarità effettiva
Con riferimento alla titolarità effettiva del cliente, si devono adottare misure proporzionate al rischio per ricostruirne, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo. A tal fine, bisogna consultare ogni fonte informativa utile fino ad individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo e verificarne i dati, alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell’operazione.
Tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo, oltre alla possibilità di consultare il Registro delle Imprese italiano, vi rientrano:
- gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della direttiva antiriciclaggio;
- le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, pure di altri paesi comunitari, che possono essere acquisite anche attraverso i siti web.
Secondo un approccio basato sul rischio, bisogna valutare l’estensione e la profondità dei riscontri da effettuare.