Fondamentale l’analisi del rischio
Le regole tecniche in materia di obblighi antiriciclaggio non potevano che cominciare se non dall’analisi e dalla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso all’attività professionale.
A tal riguardo, le regole tecniche distinguono tra rischio inerente, per tale intendendosi il rischio proprio cui è esposta l’attività svolta dal professionista in considerazione delle sue peculiarità, rischio specifico, che è quello proprio dell’atto o dell’operazione, che costituisce oggetto precipuo della prestazione professionale e rischio effettivo, risultante dalla interrelazione tra la specifica classe di valore di rischio inerente e quella di valore di rischio specifico.
Utili a livello applicativo sono le casistiche che distinguono tra prestazioni professionali con rischio inerente non significativo, poco significativo, significativo e molto significativo.
Adeguata verifica della clientela
L’analisi e la valutazione del rischio è strumentale all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Anche qui le istruzioni sono dettagliate e puntuali, con distinzione dei casi in cui il professionista deve procedere all’adeguata verifica ordinaria o a quella semplificata o, invece, a quella rafforzata.
Dubbi circa chi debba assolvere agli obblighi di adeguata verifica potrebbero sorgere nel caso in cui la professione venga svolta in forma associata o nell’ambito di una società tra professionisti. La questione è specificamente affrontata dalle Regole tecniche che identificano nel professionista incaricato dell’esecuzione della prestazione, il soggetto tenuto all’adempimento.
Identificazione anche senza la presenza fisica
Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, riprendendo la norma di legge, si ammette che l’identificazione del cliente e del titolare effettivo possa avvenire anche senza la presenza fisica del cliente, ma limitatamente a determinati casi, sostanzialmente riconducibili alla ipotesi in cui l’identificazione sia avvenuta da parte di altri soggetti obbligati ovvero i dati identificativi risultano da determinati atti, come ad esempio atti pubblici, scritture private autenticate o altro.
Conservazione
In tema di conservazione della documentazione, si precisa che in caso di studio associato e di società tra professionisti, grava sul singolo professionista che riceve l’incarico ovvero sul responsabile della funzione antiriciclaggio, se previsto, l’obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni acquisiti per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale attraverso sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di privacy.
Persone esposte politicamente
A corredo delle regole tecniche una appendice, al fine di agevolare l’adeguata verifica, torna sulla definizione di Persone esposte politicamente (PeP), riproduce la lista dei Paesi terzi con regimi deboli di lotta al riciclaggio e al finanziamento e mette a disposizione del professionista un’ apposita scheda per la valutazione del rischio specifico.